Abi e Cab

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La Cambiale Tratta

Pagamento delle Cambiali

Il pagamento delle cambiali deve essere eseguito alla scadenza per importo indicato nel titolo e deve essere richiesto al debitore nel luogo e all'indirizzo che risultano dall'effetto.
Il debitore, dopo aver estintola cambiale effettuandone il pagamento, ha diritto a riceverla in restituzione debitamente quietanzata. Solitamente la quietanza viene apposta sulla facciata posteriore della cambiale e il debitore può conservarla, come prova del pagamento effettuato, o può distruggerla.
Quasi tutte le cambiali vengono riscosse tramite banca. Qualche giorno prima della scadenza, la banca invia ai debitori delle cambiali in suo possesso un avviso scritto con l'invito ad eseguire il pagamento. l'avviso di scadenza è spesso costituito da una fotocopia della cambiale, per consentire facilmente all'obbligato cambiario di riconoscere l'effetto.
Una cambiale non pagata alla scadenza si dice insoluta.
Se colui che deve riscuotere la cambiale è il beneficiario di un pagherò, può direttamente adire le vie legali per entrare in possesso della somma che gli compete.
Se invece è il beneficiario di una tratta deve provvedere a far redigere il protesto al fine di non perdere la possibilità di agire contro gli obbligati cambiari.
Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un pubblico ufficiale, del mancato pagamento della cambiale; esso deve essere compilato entro i due giorni feriali successivi alla scadenza. Il pubblico ufficiale al quale è stato consegnato l'effetto invita il debitore al pagamento della cambiale, se neppure in tale occasione l'obbligato estingue il suo debito, con l'atto di protesto accerta pubblicamente che la cambiale non è stata pagata.
Tramite il Registro informatico dei protesti, pubblicato ogni quindici giorni a cura della Camera di Commercio, viene data pubblicità legale ai protesti effettuati di ciascuna provincia. Chiunque può così venire a conoscenza delle persone e delle aziende che non hanno tenuto fede agli impegni assunti.
Il debitore che esegue il pagamento entro sessanta giorni dalla compilazione del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti, presentando domanda al Presidente del Tribunale che riceve gli elenchi dei protesti e successivamente li trasmette alla Cancelleria dello stesso Tribunale e alla Camera di Commercio.

Chi è in possesso di una cambiale non pagata alla scadenza può scegliere tra due possibili azioni cambiarie:

a) l'azione diretta viene rivolta contro gli obbligati principali, che sono l'emittente nel pagherò e il trattario nella tratta, oppure contro l'avallante dell'emittente o del trattario;

b) l'azione di regresso viene rivolta contro gli obbligati di regresso, che sono i giranti nel pagherò ed il traente ed i giranti nella tratta, oppure contro gli eventuali avallanti del traente o dei giranti.

L'esercizio delle. azioni cambiarie si svolge attraverso tre fasi:

1. l'intimazione di pagamento, o precetto, che notificata dall'ufficiale giudiziario, su richiesta del possessore della cambiale, e costituisce l'atto iniziale del procedimento; contiene l'intimazione al debitore di pagare entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni;

2. se l'importo della cambiale insoluta, aumentato delle spese degli interessi, non viene estinto dopo l'intimazione, si procede al pignoramento, che consiste in un atto di esproprio forzato. Si compie sui beni del debitore che si reputano sufficienti a coprire il debito. I beni che vengono pignorati presso le aziende debitrici sono di solito le attrezzature, le macchine e le merci; per i pignoramenti eseguiti nelle abitazioni private dei debitori la legge elenca i beni che non possono essere pignorati perché indispensabili per una vita dignitosa (vestiti, biancheria, letti, elettrodomestici, utensili di casa e di cucina, ecc.);

3. se entro i dieci giorni successivi al pignoramento il debitore non provvede all'estinzione della cambiale, il possessore della stessa può richiedere al Pretore la vendita forzata dei beni pignorati.

La vendita avviene generalmente all'asta e con il ricavato si rimborsa il creditore per l'ammontare del credito, mentre l'eventuale residuo viene restituito al debitore.