Abi e Cab

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Impresa e Imprenditore

Invenzioni di Fabbrica

Una situazione particolare si presenta nel caso che l'invenzione venga effettuata da persona che presta la propria opera alle dipendenze di un imprenditore ed in seno all'impresa, avvalendosi, quindi, nella sua attività creativa anche dell'organizzazione dell'impresa stessa; è il caso delle cosiddette invenzioni di fabbrica o di stabilimento.
Fermo rimanendo che il diritto morale di esserne riconosciuto autore spetta comunque all'inventore, la legge distingue a questo proposito tre ipotesi:

a) l'invenzione è fatta nell'adempimento di un rapporto di lavoro o di impiego in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita.
Si pensi, per esempio, agli addetti ai laboratori scientifici e di ricerca annessi a certe imprese industriali, il cui compito è appunto quello di ricercare nuovi prodotti, nuove utilizzazioni delle materie prime trattate dall'impresa, nuovi metodi o processi di lavorazione, ecc.
In tal caso i diritti derivanti dall'invenzione spettano al datore di lavoro;

 b) l'invenzione è fatta nell' adempimento di un rapporto di lavoro o di impiego nel quale, però, non è prevista, e per conseguenza nemmeno retribuita, un'attività inventiva del dipendente.
Si pensi, per esempio, al personale addetto ai controlli o al collaudo di macchinari che, nel corso del proprio lavoro e a causa di esso, potrebbe giungere a delle innovazioni, a dei particolari accorgimenti tecnici, tali da rivestire il carattere d'invenzioni industriali.
Anche in questo caso, poiché l'invenzione è stata realizzata per mezzo del lavoro prestato nell'impresa, i diritti relativi spettano al datore di lavoro; ma poiché, d'altra parte, l'attività inventiva del dipendente non era prevista né retribuita, spetta a quest'ultimo un giusto premio, commisurato all'importanza dell'invenzione;

c) l'invenzione è realizzata al di fuori delle condizioni previste nelle prime due ipotesi, ma rientra, tuttavia, nel campo di attività proprio del datore di lavoro.
In tal caso, il diritto relativo spetta all'inventore, ma il datore di lavoro ha un diritto di prelazione (da esercitare entro tre mesi) per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, dietro corresponsione di un equo canone o prezzo.