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Impresa e Imprenditore

Brevetti per invenzioni industriali

Diritto d'invenzione (chiamato anche diritto di brevetto o di privativa industriale) è il diritto che spetta all' autore di un' invenzione industriale, intendendo quest'ultima nel senso di qualsiasi soluzione nuova di problemi tecnici suscettibile di applicazione industriale.
Da un'invenzione industriale scaturiscono a favore dell'inventore due distinti diritti: uno, a carattere strettamente personale, che consiste nel diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione (cosiddetto diritto morale dell'inventore); l'altro, di carattere patrimoniale, che consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trame profitto, anche attraverso il commercio del prodotto cui l'invenzione si riferisce (cosiddetto diritto di brevetto o di privativa industriale).
Il primo viene acquistato dall'inventore per il semplice fatto della creazione dell'invenzione e, dato il suo carattere squisitamente morale, non può essere ceduto a terzi. Il secondo, invece, si acquista solo con la concessione da parte dello Stato di un apposito attestato, detto brevetto, e può essere liberamente trasferito dal titolare ad altri soggetti ed anche espropriato per pubblica utilità.
Non tutte le invenzioni possono formare oggetto di brevetto, ma solo quelle che posseggano determinati requisiti, e cioè:

a) novità: si considera nuova l'invenzione che prima del deposito della domanda di brevetto non sia mai stata divulgata, nel territorio dello Stato o all'estero, in modo da poter essere attuata e che non abbia formato oggetto di brevetto precedente;

b) industrialità; oltre alla novità l'invenzione deve presentare l'attitudine a ricevere un'applicazione industriale; tale, per esempio, è il caso di un'invenzione che si concretizzi in un nuovo metodo o processo di lavorazione, in una macchina, in un utensile o dispositivo meccanico, in un prodotto, ecc.;

c) liceità; secondo la nostra legge, infatti, non possono formare oggetto di brevetto le invenzioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, e neppure i medicamenti di qualsiasi genere, né i processi per la loro produzione.
Il brevetto, rilasciato dall'Ufficio centrale dei brevetti esistente presso il Ministero dell'Industria e del Commercio, conferisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trame tutti i benefici economici che essa è capace di dare. I suoi effetti, però, sono limitati nel tempo, in quanto esso dura quindici anni dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di rinnovazione o di proroga; trascorso tale periodo l'invenzione diventa di dominio pubblico.
 Una particolare categoria di invenzioni sono i cosiddetti modelli e disegni industriali, che sono invenzioni di carattere formale, cioè innovazioni di pura forma apportate a macchine, strumenti, prodotti, ecc. in modo da renderli più utili (modelli di utilità) o più belli (modelli e disegni ornamentali). Cosi, ad esempio, una forma di strumento tale da renderne più agevole l'uso o un nuovo tipo di penna stilografica tale da renderne più comodo l'impiego, una nuova forma di carrozzeria per automobile, un disegno nuovo e caratteristico di abito, ecc.
Anche per tali invenzioni si può ottenere il brevetto, la cui durata, tuttavia, è limitata a quattro anni dalla data di domanda.
Aggiungiamo, infine, che le invenzioni, i modelli e i disegni industriali hanno formato oggetto di regolamentazione internazionale attraverso la Convenzione di Parigi del 1883, che dette origine alla Unione internazionale/per la protezione della proprietà industriale. Grazie ad essa chi ha ottenuto il brevetto in uno degli Stati aderenti all'Unione gode, per un periodo di dodici mesi, di un diritto di priorità verso chiunque altro onde ottenerne la registrazione presso uno o più degli Stati aderenti.