Abi e Cab

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Trattamento di fine rapporto

Scelta sulla destinazione del Tfr

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere :

  • o di destinare il TFR maturando alla costruzione di una previdenza complementare che andrà ad aggiungersi alla previdenza obbligatoria pubblica,


  • o il mantenimento del proprio TFR , per percepirlo, come è avvenuto fino ad oggi, a conclusione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta scade il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR .

La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando i moduli TFR1 e TFR2 allegati al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che devono essere consegnati dal lavoratore, compilati e sottoscritti, al datore di lavoro.
I moduli TFR1 e TFR2   dovranno essere compilati rispettivamente dai lavoratori già assunti al 31.12.2006 e  da quelli assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa.  
Se entro il termine del 30 giugno 2007 o dei sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR,.(silenzio assenso).

 Forme pensionistiche complementari 

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Enti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.
Dal 1 gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
  • interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare
  • parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.

Nel panorama delle forme complementari sono previste forme collettive e  forme individuali.
Alle prime si può aderire solo se si appartiene alla categoria produttiva che le ha istituite.Le forme pensionistiche individuali sono promosse e offerte sul mercato da soggetti come banche e compagnie di assicurazioni e sono aperte a tutte.

11 milioni di lavoratori devono  decidere, una scelta ponderata e fatta soprattutto nel proprio interesse.